Belluno

Belluno -

Al Comando Provinciale del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Belluno Sede

 

e p.c. Alla Direzione Interregionale del

Veneto e del trentino A.A.

Padova Sede

 

e p.c. Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

Viceprefetto Aggiunto Giuseppe CERRONE

 

 

 

Oggetto: Ordine del Giorno 329 del 5 giugno 2012

 

In merito all'OdG in oggetto si ravvisa quanto segue.

Questa O.S. ritiene fondata la palese violazione da parte del Datore di Lavoro individuato nella figura del Dirigente del Comando, dell'art. 50 del Dlgs. 81/08 in quanto NON è stata data alcuna possibilità di poter effettuare la ricognizione e la elezione del Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori.

Ne consegue che NON è dato al lavoratore il necessario strumento di tutela e/o controllo della propria incolumità, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro dove si trova, Art. 50, comma1, lettera a, b, c, d, e, f, g, h, m, commi 2, 4, 5.

Essendo NON presente la figura del RLS, vengono meno anche le prerogative degli articoli 36 e 37 sez. IV.

L'articolo 36 riguarda la necessaria informazione da dare ai lavoratori e senza RLS questa non è mai stata di fatto fornita al personale.

L'articolo 37 riguarda la formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti.

Ebbene in questo Comando NON esistono i Rappresentanti dei lavoratori a causa della NON volontà del Dirigente di favorire le necessarie consultazioni ed elezione degli stessi all'interno del luogo di lavoro; come O.S., abbiamo manifestato esplicitamente la volontà di procedere in tal senso onde evitare proprio anomalie nei processi di informazione e formazione che, in assenza degli RLS, vengono palesemente meno.

L'OdG 329 presenta poi altre gravi anomalie. Si legge:”al fine di effettuare una più completa informazione sulle tematiche in argomento in considerazione anche della particolare rilevanza che assumono nell'attività di Vigile del Fuoco... omississi presume quindi che sia già stata data una informazione in tal senso e che ne venga data una più completa ed approfondita; ciò è falso.

L'informazione in tal senso è stata data con l'emanazione di un OdG ed ora viene data al personale in modo “diretto” per la prima volta; c'è il sospetto, ma speriamo di sbagliare, che si stia operando in tal senso per avere poi l'autorevolezza da parte dell'amministrazione ad una procedura prettamente repressiva e sanzionatoria nei confronti dei lavoratori . Vi è di più.

 

L'informazione completa vista la particolare rilevanza viene data al cambio turno accavallando i due turni smontante/montante. Prescindendo dal fatto che vi è una grave anomalia

ed una palese violazione del contratto di lavoro dato l'orario e le obbligatorie mansioni da espletare da parte di chi, ad esempio, inizia il servizio (adunata e controllo mezzi), l'informazione viene fornita con un aggravio di spese per il lavoratore che dovrà arrivare in anticipo e andare via in ritardo con possibilità di recuperare le ore di straordinario e non di averle remunerate.

Al comma 4 dell'articolo 36 si legge che:” Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. ..omissis

Si ricorda che l'informazione, la formazione e l'addestramento DEVONO essere a carico del datore di lavoro (Art. 37 comma12) senza alcun onere retributivo a carico del dipendente e DEVE essere espletata durante l'orario di lavoro e quindi non obbligando il dipendente a smontare in ritardo o montare in anticipo.