Sentenza storica del Tribunale di Roma: COTRAL condannata. Bocciato l'accordo OO.SS. firmatarie sulle ferie
Con sentenza n. 7116/2026 (RG 16484/2025, pubblicata il 17 giugno 2026), il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro ha condannato COTRAL S.p.A. al pagamento in favore di 6 conducenti, riconoscendogli tutte le indennità nella retribuzione delle ferie, specificando le mansioni da includere: turni avvicendati, lavoro notturno e domenicale, indennità di nastro, presenza, ristrutturazione, agente unico, premio mancati sinistri, diaria e aggio autisti.
Il giudice richiama la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE (art. 7 Direttiva 2003/88/CE): durante le ferie il lavoratore deve trovarsi in una condizione economica paragonabile a quella dei periodi di lavoro, perché qualsiasi decurtazione anche solo potenzialmente dissuasiva rispetto al godimento delle ferie è incompatibile con il diritto dell'Unione.
La sentenza non si limita ad accogliere il ricorso: boccia espressamente l'accordo nazionale firmato il 10 maggio 2022 dalle OO.SS. firmatarie del CCNL autoferrotranvieri, che ha introdotto un'indennità ferie forfettaria di soli € 8,00 giornalieri dal 01 luglio 20222. Il Tribunale lo definisce testualmente una "misura forfettaria non correlata alle effettive componenti della retribuzione individuale", inidonea a garantire il mantenimento della retribuzione ordinaria.
Per essere chiari l’accordo, anziché applicare un principio di diritto ormai consolidato, lo ha penalizzato scaricando sui singoli lavoratori l'onere di rivolgersi al giudice per ottenere ciò che la contrattazione avrebbe dovuto già garantire.
Non è un caso isolato. Si tratta dell'ennesima sentenza, dopo numerose pronunce di legittimità e di merito in tutta Italia, che conferma il principio della retribuzione feriale piena. USB Lavoro Privato ha promosso e sta promuovendo numerose cause su questo terreno, con esito largamente favorevole ai lavoratori.
Una contraddizione che non è nuova. La logica con cui le confederazioni firmatarie hanno negoziato questo accordo ricorda da vicino un'altra vicenda: quella della legge 146/90 sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, su cui il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS), a seguito di ricorso USB, ha già censurato non solo il legislatore e la Commissione di Garanzia, ma l'intero sistema di relazioni industriali che ha costruito e progressivamente irrigidito quelle restrizioni — con il concorso esplicito o implicito di CGIL, CISL e UIL.
Due vicende diverse, una stessa dinamica: diritti costituzionali, non comprimibili dalla contrattazione, che le confederazioni firmatarie mediano al ribasso — salvo essere smentite, di volta in volta, da un giudice o da un organo di garanzia internazionale.
USB Lavoro Privato, Coordinamento Nazionale settore TPL