SMART WORKING, CONGEDI E BONUS BABYSITTER (D. L. n. 30/2021)

Nazionale -

SCHEDA INFORMATIVA

smart working (art. 2, comma 1)

I genitori di ragazzi conviventi di età inferiore ai 16 anni possono richiedere, per tutto il periodo di sospensione della didattica in presenza e fino al 30 giugno 2021, di svolgere l’attività lavorativa a distanza anche per una sola parte del tempo. Lo stesso diritto è riconosciuto anche qualora i figli si trovino in quarantena, oppure, in caso di infezione da Covid-19. L'articolo 21-ter della legge n. 126/2020 prevede il diritto al lavoro agile per i genitori di figli con grave disabilità (L. n. 104/1992) fino al 30 giugno 2021 anche in assenza di accordi individuali, se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

congedi parentali covid-19 figli under 14 (art. 2, comma da 2 a 4)

Se la tipologia di attività non consente svolgimento a distanza il genitore lavoratore dipendente con figlio di età inferiore a 14 può astenersi da lavoro, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata di sospensione della didattica in presenza del figlio, alla durata della quarantena del figlio o dell'infezione da Covid-19. Il congedo è retribuito al 50% e può essere chiesto anche dai genitori di figli con disabilità (L. n. 104/1992) con sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni se disposta la loro chiusura. I periodi di congedo parentale da art. 32 e 33 d.lgs. 151/2001, fruiti dal 1° gennaio 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo retribuito al 50%.

congedo non retribuito per i figli tra 14 e 16 anni (art. 2, comma 5)

Se i figli hanno una età compresa tra i 14 e i 16 anni uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza alcuna retribuzione o indennità e senza riconoscimento di contributi figurativi, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

bonus baby-sitting per autonomi, co.co.co, medici e infermieri (art. 2, comma 6)

I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per far fronte al Covid-19, ma anche i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio e radiologia e gli operatori sanitari (dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato) con figli conviventi minori di anni 14 possono presentare istanza per ricevere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting (limite massimo complessivo di 100 euro settimanali), erogato con le modalità del libretto famiglia o, in alternativa,

direttamente al richiedente, potrà essere utilizzato anche per i centri estivi ed i servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali. Il bonus potrà essere riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps (procedura presso le specifiche casse previdenziali).

condizioni per la fruizione dei benefici (art. 2, comma 7)

Nei giorni in cui un genitore svolge la prestazione in smart working, o fruisca del congedo Covid-19 o del bonus babysitter oppure, non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso, l’altro genitore non può fruire di congedo retribuito o bonus (come da commi da 2 a 6), a meno che non vi sia altro figlio minore di 14 anni, avuti da altri e che non stia fruendo delle predette agevolazioni.

modalità di presentazione delle istanze

Per il congedo parentale la richiesta si presenta in modalità telematica:

  • portale web dell’Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
  • contact center integrato chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164;
  • attraverso i patronati.

Per il bonus babysitter, la richiesta si presenta:

  • direttamente online, attraverso l’apposita applicazione disponibile sul portale web dell’Inps (Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Ordine alfabetico > Bonus servizi di baby-sitting), accessibile direttamente dalla home page del sito dell’Inps;
  • attraverso i patronati.

Note:

La presente nota informativa è redatta in attesa della specifica circolare INPS non ancora emessa a cui si rimanda per ogni ulteriore e formale indicazione;

La quarantena deve essere disposta Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

L’indennità pari al 50% della retribuzione medesima, da quantificare in base a quanto disposto dall'art. 23 (ad eccezione del c. II) del T.U. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Risultano indennizzabili unicamente le giornate lavorative che ricadono entro il periodo di congedo richiesto. L’indennità sarà erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità (art. 1, d.l. n. 633/1979, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 33/1980). Le indennità erogate tramite pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ex art. 6, c. II, TUIR. I periodi di congedo parzialmente indennizzato sono coperti da contribuzione figurativa. Tuttavia, il riconoscimento dell’indennità in parola è subordinato ai limiti di spesa contemplati all’art. 2, c. 8, d.l. n. 30/2021.

Chi gode del bonus per servizi integrativi per l'infanzia non può richiedere il bonus asilo nido. Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non è coperto da ulteriori tutele o fruisce del congedo Covid-19 e comunque in alternativa alle misure elencate all'art. 2 del d.l. n. 30/2021 (smart working, congedo indennizzato Covid, congedo parentale).