TERREMOTO: DIRITTI DEI LAVORATORI E OBBLIGHI DELLE AZIENDE

Bologna -


Insieme al dolore per i morti ed i feriti e alla preoccupazione per i danni al patrimonio abitativo e culturale dell'Emilia Romagna, non riusciamo a nascondere lo sdegno e la rabbia per il fatto che la stragrande maggioranza delle vittime siano lavoratori uccisi dalle macerie delle fabbriche dove stavano lavorando. Queste morti, avvenute in capannoni fatiscenti costruiti in spregio della sicurezza di chi ci lavora, non sono una fatalità ma un vero e proprio omicidio sul lavoro.


Su questo sarà necessario riaprire un fronte di lotta nelle prossime settimane. Il lavoro non è un costo da comprimere all'infinito e i lavoratori non sono carne da macello da offrire in sacrificio al dio mercato. Nell’immediato forniamo alcune indicazioni schematiche sui diritti dei lavoratori e sugli obblighi per le aziende.


PER LE AZIENDE
Sono obbligate a designare, formare e attrezzare i lavoratori incaricati di gestire le emergenze (incendi, evacuazioni, primo soccorso)
Sono obbligati a controllare le situazioni di rischio e dare istruzioni – preventive e immediate – ai lavoratori per l’abbandono del posto di lavoro;
Non possono obbligare i lavoratori - in caso di pericolo grave - a rimanere sul posto di lavoro o riprendere il lavoro se non ci sono le condizioni di sicurezza (se vi sono danni anche apparentemente lievi la protezione Civile o i Vigili del Fuoco devono accertare la sicurezza del fabbricato per le eventuali successive scosse telluriche);


PER I LAVORATORI
In caso di pericolo grave e immediato hanno il diritto di interrompere il lavoro e mettersi al sicuro anche allontanandosi immediatamente il luogo di lavoro portandosi a distanza di sicurezza (con l’unica eccezione di un abbandono e interruzione di lavori che possano mettere ulteriormente in pericolo altre persone);
Non c’è obbligo di attendere il consenso del caporeparto o dirigente, specie se non è contattabile nell’immediato; i lavoratori non sono tenuti a salvaguardare i macchinari o i beni dell’azienda; i lavoratori addetti alle emergenze devono eseguire i compiti previsti e programmati;
I delegati sindacali e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno il diritto/dovere di richiedere all’azienda la certificazione sulla idoneità strutturale del luogo di lavoro con riferimento alle misure antisismiche.

Riferimenti di Legge
D.L.vo 81/08 integrato dal D.L.vo 106/09 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)
In specifico: articolo 18; Sezione VI Gestione delle emergenze: art. 43 comma 4, e art. 44 comma 1.


Ufficio Consulenze e Vertenze - Bologna