Volontari: Nuove norme per il Corpo dei vigili del fuoco

Roma -

Pubblichiamo in allegato il Decreto del Consiglio dei Ministri n. 143 del 29 gennaio 2004

 

Con la militarizzazione che avanza e questo nuovo decreto, frutto della concertazione fra Cgil Cisl uil e Balocchi, da oggi ai permanenti non resta che piangere (leggere stato giuridico fra volontario e permanente). Cosa accadrà negli interventi?

Si tratta del “Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, di tutte le osservazioni e proposte a suo tempo formulate dalla RdB-Cub nessuna è stata recepita.

Oltre al decreto allegato, di seguito riportiamo la relazione di accompagnamento al decreto stesso:

RELAZIONE

Il D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362, reca il regolamento sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è stato emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, come previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge l° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Con tale provvedimento è stata -assimilata, per quanto possibile, la disciplina giuridica del personale volontario a quella del personale permanente in considerazione delle identità delle funzioni esercitate.

Si è ora ravvisata la necessità - d'intesa con l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari - di apportare alcune modifiche migliorative al predetto regolamento, finalizzate essenzialmente al potenziamento della componente volontaria, in coerenza con un progetto pluriennale che prevede, in collaborazione con l'A.N.C.I., l'apertura di circa 290 distaccamenti volontari sul territorio nazionale. Di particolare rilevanza in proposito:

- l'abolizione del requisito previsto dal possesso della specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio d'istituto, in quanto si rende così possibile l'accesso a una serie di soggetti che, pur idonei sotto altri profili, ne venivano prima esclusi;

- una diversa formulazione della norma che disciplina il regime delle incompatibilità, al fine di meglio individuare i soggetti operanti nel settore dei servizi antincendi ai quali applicarla;

- la reintroduzione di un unico elenco per il personale volontario, precedentemente distinto in due elenchi, per meglio rispondere alle esigenze operative dei distaccamenti volontari;

- una configurazione del funzionario tecnico antincendi volontario più funzionale alle esigenze organizzative.

Infine, recependo le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con parere interlocutorio del 25 agosto u.s., è stata introdotta nello schema di regolamento la previsione di una progressione verso i profili superiori anche. per il personale volontario che presta servizio presso i Comandi provinciali, in analogia a quanto il D.P.R. 2 novembre, 2000, n. 362, già prevede per il personale in servizio presso i distaccamenti volontari.

Sul testo così modificato si è pronunciato favorevolmente il Consiglio di Stato, con parere del 24 novembre 2003.

In ordine alle previsioni contenute nel regolamento, il capo I, composto da quattro articoli, contiene le disposizioni generali, attinenti alla individuazione del personale volontario (art. 1), agli elenchi nei quali deve essere iscritto tale personale (art. 2), alle qualifiche (art. 3), al contingente di personale utilizzato presso i distaccamenti volontari (art. 4); il capo II riguarda le modalità di reclutamento (arti. 5, 6, e 7), comprese le cause di incompatibilità (art. 8), la formazione (art. 9), l'addestramento (art. 10), nonché le funzioni del capo distaccamento volontario (art. 11); il Capo III, in cui sono riportate le innovazioni più rilevanti, è dedicato all'avanzamento del personale con riferimento alle qualifiche di capo reparto e capo squadra volontari per le esigenze di distaccamenti volontari (art. 12,13) e dei comandi provinciali (art. 14, 15), alla istituzione delle commissioni esaminatrici e alle modalità delle procedure di avanzamento (art. 17); il capo IV detta le disposizioni in materia di impiego (art. 18-20), compreso l'ordinamento gerarchico (art. 21), gli obblighi del datore di lavoro (art. 22), l'estensione delle onorificenze previste per il personale permanente (art. 23), nonché ulteriori disposizioni relative alle tessere di riconoscimento (art. 24), all'equipaggiamento (art. 25). Le disposizioni transitorie e finali previste dall'art. 26 riproducono sostanzialmente le previsioni contenute nel D.P.R. n. 362 del 2000.

L'art. 27 abroga il D.P.R. n. 362 del 2000, in quanto la nuova disciplina è interamente sostituita. È prevista inoltre una disposizione interpretativa delle abrogazioni disposte dal medesimo D.P.R. n. 362 del 2000.

Il presente regolamento, diretto a disciplinare esclusivamente le modalità di reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario, non comporta oneri aggiuntivi. Infatti, i costi relativi agli eventuali passaggi di qualifica del personale volontario che presta servizio nei comandi (articoli 14 e 15), unico aspetto innovativo rilevante sotto il profilo economico, rileva esclusivamente al momento dei richiami in servizio, s quali vengono disposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dalla normativa vigente, analogamente a quanto avviene per i passaggi di profilo già disposti dal D.P.R. n. 362 del 2000 per il personale volontario in servizio nei distaccamenti volontari.

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